INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Data:

31 Maggio 2016

Descrizione

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

Presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree fabbricabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, come definiti ai sensi dell’IMU, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

CHI DEVE PAGARE LA TASI

La Tasi è dovuta dai seguenti soggetti:

·         proprietario di fabbricati e aree fabbricabili;

·         titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;

·         coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

·         locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

COME SI CALCOLA

Analogamente all’IMU l’imposta si calcola applicando alla base imponibile, costituita dal valore dell’immobile determinato nei modi previsti dalla legge, l’aliquota fissata per la particolare fattispecie. 
Per i fabbricati iscritti in catasto il valore è determinato applicando all’ammontare della rendita catastale, rivalutata del 5%, i moltiplicatori previsti dalla legge per le diverse categorie catastali (art. 13, comma 4, del D.L. n. 201 del 2011).

I moltiplicatori sono i seguenti:

a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/4 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

d. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;

e. 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

f. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione.

ALIQUOTE D’IMPOSTA

Le aliquote della TASI vengono annualmente deliberate dal Consiglio Comunale entro il termine per l’approvazione del bilancio di previsione. Per conoscere le aliquote occorre pertanto prendere visione della delibera di approvazione che è pubblicata oltre che nel presente sito anche in quello del Dipartimento delle Finanze all’indirizzo www.finanze.gov.it.

 

PER QUALI IMMOBILI NON SI PAGA

L’abitazione principale è stata soggetta alla TASI negli anni 2014 e 2015, mentre la legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) ne ha previsto l’esclusione, con la conseguenza che tale tipologia di immobile è ora sottratta sia dall’IMU sia dalla TASI. 

L’esclusione dalla TASI opera non solo nel caso in cui l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale dal possessore ma anche nell’ipotesi in cui sia l’occupante a destinare l’immobile detenuto ad abitazione principale. In quest’ultimo caso, la TASI è dovuta solo dal possessore, che, ai sensi del comma 681 del medesimo art. 1, verserà l’imposta nella misura percentuale stabilita nel regolamento dell’anno 2015 che per questo Comune è pari al 70%.

COME SI PAGA

 

L’IMU deve essere versata in due rate. La prima deve essere corrisposta entro il 16 giugno di ciascun anno sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. La seconda, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata, deve essere versata entro il 16 dicembre sulla base degli atti pubblicati sul sito www.finanze.gov.it alla data del 28 ottobre di ciascun anno d’imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente. E’, inoltre, possibile effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno dell’anno di riferimento.

L’imposta è versata esclusivamente a mezzo modello F24, F24 semplificato o con bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012, utilizzando i codici tributo all’uopo stabiliti dall’Agenzia delle Entrate. Questi sono:

  • 3960 per il pagamento della TASI dovuta per le aree edificabili;
  • 3961 per il pagamento della TASI dovuta per gli altri fabbricati;

Si precisa che in caso di ravvedimento operoso l’imposta, la sanzione e gli interessi dovranno essere preventivamente sommati e l’importo risultante dovrà essere versato con il codice tributo al quale si riferisce l’imposta.

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento

31 Maggio 2016

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