Descrizione
PRESUPPOSTO IMPOSITIVO
Il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli costituisce il presupposto per il pagamento dell’IMU.
CHI DEVE PAGARE L’IMU
L’IMU è dovuta dai seguenti soggetti:
· proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni;
· titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
· coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
· locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.
COME SI CALCOLA
L’imposta si calcola applicando alla base imponibile, costituita dal valore dell’immobile determinato nei modi previsti dalla legge, l’aliquota fissata per la particolare fattispecie.
Per i fabbricati iscritti in catasto il valore è determinato applicando all’ammontare della rendita catastale, rivalutata del 5%, i moltiplicatori previsti dalla legge per le diverse categorie catastali (art. 13, comma 4, del D.L. n. 201 del 2011).
I moltiplicatori sono i seguenti:
a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/4 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
d. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
e. 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
f. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
La base imponibile è ridotta al 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. Relativamente ai fabbricati inagibili e inabitabili prima di operare la riduzione della base imponibile del 50% il contribuente dovrà preventivamente dichiarare all’Ente la sussistenza delle condizioni di inagibilità anche attraverso una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445. A norma dell’articolo 11 del Regolamento Comunale per la disciplina della IUC le dichiarazioni di inagibilità verranno sottoposte ad accertamento da parte dell’ufficio tecnico comunale. Dell’esito dell’istruttoria verrà data apposita comunicazione al richiedente. E’ inoltre stabilito che l’immobile dichiarato inagibile o inabitabile non potrà essere in alcun modo utilizzato e che l’inagibilità/inabitabilità decorre, in caso di accertamento positivo da parte dell’ufficio tecnico, dalla data di presentazione della dichiarazione.
Dall’anno 2016 la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell’applicazione della presente norma, il soggetto passivo deve attestare il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU.
Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione.
ALIQUOTE D’IMPOSTA
Le aliquote dell’IMU vengono annualmente deliberate dal Consiglio Comunale entro il termine per l’approvazione del bilancio di previsione. Per conoscere le aliquote occorre pertanto prendere visione della delibera di approvazione che è pubblicata oltre che nel presente sito anche in quello del Dipartimento delle Finanze all’indirizzo www.finanze.gov.it.
PER QUALI IMMOBILI NON SI PAGA
L’abitazione principale, vale a dire l’unità immobiliare in cui il soggetto passivo e il suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente, è stata assoggettata all’IMU negli anni 2012 e 2013. A decorrere dall’anno 2014, invece, la legge n. 147 del 2013 ha stabilito l’abolizione dell’IMU per le abitazioni principali, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali resta ferma l’applicazione dell’aliquota ridotta e della detrazione.
Sono assimilate per legge all’abitazione principale le seguenti fattispecie:
· le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
· i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
· la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
· un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. n. 139 del 2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
· una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso (detta assimilazione opera a decorrere dal 2015).
· l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; (quest’ultima assimilazione è stata disposta dal Comune di Bonorva nell’ambito della potestà regolamentare riconosciutagli dalla legge).
L’IMU, a decorrere dal 2014, non è dovuta per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (c.d. beni merce) fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati e per i fabbricati rurali ad uso strumentale.
Sui terreni agricoli del Comune di Bonorva l’IMU non è dovuta. La legge di stabilità per l’anno 2016, Legge n°208/2015, all’articolo 1, comma 13, , ha stabilito che l’esenzione dall’IMU si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993. Detta circolare riporta l’elenco dei comuni sul cui territorio i terreni agricoli sono esenti. Il Comune di Bonorva è presente nell’elenco senza nessuna annotazione. Ciò sta a significare che l’esenzione opera sull’intero territorio comunale.
COME SI PAGA
L’IMU deve essere versata in due rate. La prima deve essere corrisposta entro il 16 giugno di ciascun anno sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. La seconda, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata, deve essere versata entro il 16 dicembre sulla base degli atti pubblicati sul sito www.finanze.gov.it alla data del 28 ottobre di ciascun anno d’imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente. E’, inoltre, possibile effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno dell’anno di riferimento.
L’imposta è versata esclusivamente a mezzo modello F24, F24 semplificato o con bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012, utilizzando i codici tributo all’uopo stabiliti dall’Agenzia delle Entrate. Questi sono:
- 3916 per il pagamento dell’IMU dovuta per le aree edificabili;
- 3918 per il pagamento dell’IMU dovuta per gli altri fabbricati;
- 3925 per il pagamento dell’IMU dovuta per gli immobili di categoria D esclusi i fabbricati rurali strumentali.
Si precisa che in caso di ravvedimento operoso l’imposta, la sanzione e gli interessi dovranno essere preventivamente sommati e l’importo risultante dovrà essere versato con il codice tributo al quale si riferisce l’imposta.