Norma riguardante la Regioni e le Provincie

Data:

01 Ottobre 2013

Descrizione

 Art. 28
 
Pubblicita'  dei  rendiconti  dei  gruppi  consiliari   regionali e provinciali 
  1. Le regioni, le province  autonome  
di  Trento  e Bolzano  e  le province 
pubblicano i rendiconti di cui all'articolo 1,
comma 10, del decreto-legge 10 ottobre 2012, 
n. 174, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 7 dicembre 2012, n. 213, dei gruppi 
consiliari  regionali e provinciali, con 
evidenza delle risorse trasferite  o  
assegnate  a ciascun  gruppo,  con  indicazione
del  titolo  di  trasferimento  e dell'impiego
delle risorse utilizzate. Sono altresi'  pubblicati 
gli atti e le relazioni degli organi di controllo.
  2. La mancata pubblicazione dei rendiconti  
comporta  la  riduzione del 50 per cento delle 
risorse da trasferire o da assegnare nel corso 
dell'anno. 

 

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento

01 Ottobre 2013

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